Gratuito patrocinio, non si calcola il reddito del familiare convivente se lo stesso è la persona offesa
Avv. Marco Trasacco | Nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente quando quest’ultimo è persona offesa del reato per il quale si procede (Cassazione penale, sez. IV, 05/06/2018, n. 29104).
Ammissione al gratuito patrocinio: se la moglie è persona offesa dal reato, il marito non può fare affidamento sul suo reddito
Nel caso di specie, emergeva che, in seguito ad accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, i redditi percepiti dall’interessato (richiedente il gratuito patrocinio), cumulati con quelli dei familiari conviventi, superavano i limiti stabiliti dalla legge e, di conseguenza, il Tribunale revocava l’ammissione al beneficio.
Reddito del familiare convivente
Avverso il rigetto veniva proposto ricorso nel quale il ricorrente sosteneva che il reddito della moglie (familiare avente reddito, ma anche persona offesa) non fosse rilevante per la determinazione del reddito massimo per l’ammissione al patrocinio gratuito, in quanto la stessa risultava persona offesa nel relativo procedimento penale.
La Cassazione ha richiamato il consolidato principio secondo cui nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio gratuito «non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente quando quest’ultimo è persona offesa del reato per il quale si procede».
In seguito la sentenza per esteso
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –
Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere –
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –
Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere –
Dott. PICARDI Frances – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.G., nato il (OMISSIS);
avverso il decreto del 23/01/2018 del TRIBUNALE di FORLI’;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Forlì, “vista la nota dell’Agenzia delle Entrate nella quale si riferisce dei controlli eseguiti che hanno consentito di appurare come L. risulti aver percepito per l’anno 2014 redditi imponibili che, cumulati a quelli dei familiari conviventi, superavano i limiti stabiliti dalla legge per usufruire del beneficio”, ha revocato l’ammissione di L.G. al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
L.G. ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4, per avere tenuto conto del reddito della moglie nella determinazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nonostante la stessa risultasse persona offesa nel relativo procedimento penale.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Forlì.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, atteso che nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente quando quest’ultimo è persona offesa del reato per il quale si procede (così Sez. 4, n. 54484 del 08/07/2016 Cc., Rv. 268578). Invero dagli atti richiamati nell’ordinanza e nel ricorso, emerge che l’Agenzia delle Entrate ha indicato in Euro 8.890,00 il reddito di L.G. e in Euro 4.309,00 quello della moglie M.G., la quale, in base al decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Forlì, risulta, unitamente al figlio, persona offesa nel procedimento per cui è stato chiesto il beneficio. Ne consegue che il ricorrente non può fare affidamento sul reddito della moglie per far fronte alle spese della difesa in un processo nel quale la stessa è persona offesa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Forlì per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2018
Lascia un commento