Si alla lieve entità del fatto anche nel caso di spaccio di diverse sostanze stupefacenti
Avv. Marco Trasacco | Ai fini del riconoscimento del fatto di lieve entità, ex art 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la diversità delle sostanze trafficate è un dato di per sé inconsistente, in quanto non è idoneo da solo a scriminare il livello di collocamento del reo nell’ambito del traffico di droga (Corte di Cassazione – sez. VI penale – sentenza n. 5517 del 6-02-2018).
La Suprema Corte, affrontando una vicenda avente ad oggetto la detenzione di diverse sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ha chiarito la rilevanza che deve essere attribuita alla diversa tipologia di sostanze detenute ai fini del riconoscimento e\o dell’esclusione del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990.
È pacifico che, in tema di sostanze stupefacenti, l’ipotesi attenuata del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solamente in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma, con la conseguenza che, nel caso in cui venga meno anche uno solo degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri.
La Corte, nel caso di specie, pur rigettando il ricorso proposto contro la sentenza di merito, ha proceduto alla correzione della motivazione evidenziando che “..la diversità di sostanze trafficate – dato peraltro frequentemente utilizzato quale comodo appiglio per una soluzione sbrigativa del tema della distinzione tra i due reati caratterizzati da un confine assai incerto – è un dato inconsistente. Tale diversità, difatti, non indica una diversa entità dell’attività di spaccio, potendo ricorrere indifferentemente sia nel caso del “poco” che in quello del “molto” né, non escludendosi affatto che si tratti di comuni sostanze disponibili sul mercato nero del rifornimento della droga da spacciare, è un dato che possa scriminare il “livello” di collocamento del reo nell’ambito del traffico di droga…“.
In seguito la sentenza per esteso.
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