Continue discussioni e frequenti litigi davanti ai figli posso integrare il reato di maltrattamenti

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Avv. Marco Trasacco | La Suprema Corte recentemente ha stabilito che il reato di cui all’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) si può configurare “…anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano (solo) indirettamente quali involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri fra i genitori che si svolgano all’interno delle mura domestiche, cioè allorquando essi siano vittime di c.d. violenza assistita. La condotta di chi costringa minore, suo malgrado, a presenziare – quale mero testimone – alle manifestazioni di violenza, fisica o morale, è certamente suscettibile di realizzare un’offesa al bene tutelato dalla norma (la famiglia), potendo comportare gravi ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata…” (Cass., VI pen., sent. n. 18833/2018).

L’articolo 572 del codice penale prevede che “Chiunque maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

E’ noto che, ai fini della con configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, la materialità del fatto deve consistere in una condotta abituale che si estrinsechi con più atti che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o morale del soggetto passivo infliggendogli abitualmente tali sofferenze.

Trattandosi di una ipotesi di reato necessariamente abituale, si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali, isolatamente considerati, potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.), ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo. L

La violenza domestica è un fenomeno complesso che spesso integra in sè varie forme di violenza:

  • la violenza fisica (che identifica qualsiasi azione e comportamento che può provocare segni più o meno evidenti, dai lividi alle lesioni gravi fino alla morte);
  • la violenza sessuale (che identifica qualsiasi forma di attività sessuale imposta contro la propria volontà);
  • la violenza economica (che si riferisce a tutto ciò che direttamente o indirettamente concorre a rendere la donna dipendente, fino al punto di non avere mezzi economici sufficienti a soddisfare i bisogni di sussistenza propri e/o dei figli);
  • i comportamenti persecutori (cioè forme di persecuzione protratte nel tempo, caratterizzata da una serie di comportamenti tesi a fare sentire la vittima sotto costante controllo, in tensione e in stato di pericolo);
  • la violenza spirituale (che comporta la distruzione dei valori e della fede religiosa dell’individuo attraverso la ridicolizzazione sistematica, il ricatto e la violenza per far fare cose contrarie ai valori, o non fare cose obbligatorie);
  • la violenza assistita (riferita ai minori che assistono alle situazioni di violenza in famiglia).

Nella vicenda al vaglio della Suprema Corte non si è trattato del “solito” caso in cui un genitore ha unilateralmente aggredito l’altro (il marito, ad esempio, che maltratta la moglie o viceversa), ma si è trattato di continui litigi reciproci dei coniugi alla presenza dei figli minori.

In questo caso, entrambi i genitori possono rispondere di un reato ?

Assolutamente Si!

Indipendentemente dalle ragioni del diverbio, non è necessario che il bersaglio dell’aggressione sia il bambino, potendolo essere l’altro coniuge o il convivente quando il minore è presente ed assiste a una scena violenta.

Se i genitori dei bambini litigano in continuazione creano un danno psicologico ai figli minori ed, in alcuni casi, possono rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia p. e p. dall’art. 572 c.p..

In seguito la sentenza per esteso.


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Ho approntato, nel corso degli anni, consulenza e difesa nell’ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie. Svolgo la mia professione con zelo e dedizione e la mia soddisfazione è riuscire a guadagnare la fiducia dei clienti. Sono iscritto nelle liste dei difensori abilitati al gratuito patrocinio. Non esitate a contattarmi per qualsiasi informazione.

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