Frodi per falsi infortuni, il diritto di querela spetta sia alla compagnia che gestisce il sinistro sia a quella debitrice
Avv. Marco Trasacco |In materia di legittimazione a proporre querela per il reato previsto dall’ art. 642 cod. pen. (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona) , il diritto di querela spetta sia alla Compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, perché entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce (Cassazione penale sez. II 14 febbraio 2018 n. 9506)
In seguito la sentenza per esteso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente –
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere –
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere –
Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere –
Dott. RECCHIONE Sandra – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.S., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
l’avv. Andrea Medaglia, d’ufficio, si riporta ai motivi di ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna confermava la condanna dell’imputato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato previsto dall’art. 642 cod. pen..
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato che deduceva:
2.1. vizio di legge per carenza di condizione di procedibilità: la querela non sarebbe stata presentata dalla persona offesa che doveva identificarsi nella compagnia assicuratrice legata da rapporto contrattuale con l’imputato (ovvero la UGF) e tenuta al risarcimento diretto; pertanto non poteva considerarsi persona offesa la compagnia assicuratrice della controparte (CREDITRAS s.p.a.) che rivestirebbe la funzione di semplice danneggiata, non legittimata alla presentazione della querela;
2.2. si deduceva altresì il decorso del termine di prescrizione alla data del 16 aprile 2017, essendo il reato contestato a consumazione anticipata, dunque perfetto alla data della denuncia di sinistro.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. In materia di legittimazione a proporre querela per il reato previsto dall’art. 642 cod. pen. si ribadisce la giurisprudenza secondo cui, il diritto di querela spetta sia alla Compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro, sia a quella debitrice, perchè entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte, seppur con ruoli diversi, nella richiesta di risarcimento del danno, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce (Cass. sez. 2, n. 24075 del 27/04/2017 – dep. 15/05/2017, Pm in proc. Mannarino e altri, Rv. 270268).
Più in generale si ritiene che il soggetto titolare del diritto di querela deve essere individuato in colui che subisce la lesione dell’interesse penalmente protetto. Possono pertanto coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto (Cass. sez. 2, n. 2862 del 27/01/1999 – dep. 02/03/1999, Brogi R, Rv. 212766; Cass. 21090/2004 Rv.228810; Cass. 2862/1999 Rv. 212766.).
Nel caso previsto dall’art. 642 cod. pen. l’interesse protetto è genuinità dei rapporti assicurativi, essendo punita ogni attività fraudolenta finalizzata ad ottenere un vantaggio patrimoniale derivante da un contratto di assicurazione.
“L’art. 642 cod. pen. è, infatti, un reato plurioffensivo diretto alla tutela, fra l’altro, a tutelare del patrimonio degli enti assicuratori, ed è un delitto a consumazione anticipata in quanto prescinde dall’effettiva riscossione dell’indennizzo (…) Di conseguenza, soggetti passivi del reato vanno ritenute sia la Compagnia gestionaria del sinistro, sia quella Debitrice perchè entrambe, in quanto parti coinvolte direttamente – seppure con ruoli diversi – nella richiesta di liquidazione del sinistro a seguito e per effetto della denuncia, hanno interesse alla corretta gestione del medesimo e a non vedere depauperato – sebbene in diversa misura il proprio patrimonio da false denunce. In particolare, la Compagnia gestionaria del sinistro deve ritenersi legittimata a proporre querela in proprio perchè è ad essa che la falsa denuncia è inoltrata, è essa che deve istruire la pratica ed è essa che deve liquidare il danno “ferma la successiva regolazione” con l’imprese debitrice ex art. 149, comma 3 D.Lgs. cit. Peraltro, nonostante la “successiva regolazione”, sulla base del suddetto meccanismo, la Compagnia gestionaria, subisce comunque un danno diretto perchè, come ha correttamente osservato il ricorrente, il meccanismo di compensazione (nei confronti della società debitrice) che si attiva una volta che la gestionaria abbia liquidato il danno, da una parte, “non tiene affatto conto dei costi di apertura e gestione della pratica di sinistro, nonchè delle relative attività istruttorie che restano a completo carico della Gestionaria, senza riconoscimento alla stessa di alcun rimborso” e, dall’altra, alla società debitrice viene addebitato un importo predeterminato, parametrato forfettariamente alle somme liquidate dalla società Gestionaria “a titolo di risarcimento del danno, ma non corrispondente al quantum erogato in concreto” (così in parte motiva Cass. sez. 2, n. 24075 del 27/04/2017 – dep. 15/05/2017, Pm in proc. Mannarino e altri, Rv. 270268.
Se così è la persona offesa del reato previsto dall’art. 642 c.p. non è solo l’assicurazione che è tenuta al rifondere il danno, ma anche quella alla quale viene immediatamente rivolta la richiesta di risarcimento salva la successiva regolazione dei rapporti tra Compagnie assicuratrici: pertanto nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto, non si rileva alcun vizio inerente la procedibilità.
1.2. Il motivo che deduce il decorso del termine di prescrizione è manifestamente infondato. il Collegio osserva che non possono trovare applicazione le norme sulla prescrizione del reato, pur essendo maturati i relativi termini, dal momento che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 21 del 11.11.1994 dep. 1995, rv 199903; Cass. Sez. Un., n. 32 del 22.11.2000, rv 217266).
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 2000,00.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2018
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