La minaccia di adire le vie legali non integra estorsione (con qualche eccezione!)

minaccia estorsiva Tempo di lettura stimato: 7 minuti
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Avv. Marco Trasacco | La manifestazione espressa in una mail di agire sia in sede penale che in sede civile per il recupero del credito non configura la minaccia estorsiva proprio perché la minaccia di adire le vie legali è formulata al fine di realizzare e tutelare un diritto riconosciuto dall’ordinamento giuridico per soddisfare scopi conformi a giustizia (Cassazione penale sez. II 09 novembre 2017 n. 5093).

La manifestazione espressa in una mail di agire sia in sede penale che in sede civile per il recupero del credito non configura la minaccia estorsiva proprio perché la minaccia di adire le vie legali è formulata al fine di realizzare e tutelare un diritto riconosciuto dall’ordinamento giuridico per soddisfare scopi conformi a giustizia.

La Suprema Corte, però, ha precisato che: “… la minaccia estorsiva può concernere anche l’esercizio di un diritto o di una facoltà legittima (proposizione di una querela, citazione in giudizio….) in quanto essa, anche se apparentemente non è ingiusta, diventa tale nel momento in cui è finalizzata a conseguire un profitto non dovuto (ad esempio la dazione di una somma di denaro per non presentare una querela) quando cioè l’esercizio del diritto sia strumentalizzato per la realizzazione di un fine diverso da quello per il quale esso è riconosciuto. Dunque non una qualsiasi controprestazione, ma un risultato iniquo, perchè ampiamente esorbitante ovvero non dovuto rispetto a quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto, che viene strumentalizzato per scopi “contra ius”, diversi cioè da quelli per cui esso è riconosciuto e tutelato…“,

In seguito la sentenza per esteso.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo – Presidente –
Dott. GALLO Domenico – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
Dott. VERGA Giovanna – rel. Consigliere –
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.F., N. IL (OMISSIS);
nei confronti di:
O.M., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2994/2016 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
ROVIGO, del 15/02/2017;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Olga Mignoli che ha chiesto
l’inammissibilità del ricorso.

Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15 febbraio 2017 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovigo dichiarava non luogo a procedere con la formula “perchè il fatto non sussiste” nei confronti di O.M., imputato di tentata estorsione “perchè in qualità di legale rappresentante della società JOTEC srl, mediante la lettera trasmessa a V.F., attraverso il legale dell’azienda, sia tramite mail inviata all’indirizzo di posta elettronica in uso alla parte lesa, diffidando il suddetto V. a risarcire alla JOITEC Euro 5000,00 quale risarcimento di asseriti danni procurati a beni aziendali in seguito alla conclusione del rapporto lavorativo, richiesta dimostratasi del tutto sproporzionata per entità del diritto leso o dell’eventuale danno effettivamente procurato, prospettando altresì un’azione giudiziaria in caso di mancato pagamento entro un termine perentorio di cinque giorni, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il V. a corrispondere la suddetta somma di denaro, al fine di procurare alla società un ingiusto profitto con altrui danno, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla propria volontà”.

Riteneva il primo giudice che la manifestazione dell’intenzione di agire in sede penale per danneggiamento ed in sede civile per il recupero del credito non poteva configurare la minaccia richiesta dall’art. 629 c.p., anche in forma tentata, trattandosi di intento privo del carattere intimidatorio necessario ed inidoneo a coartare la volontà della parte offesa o comunque a violare la sua libertà di autodeterminazione. Si sostiene nel provvedimento impugnato che la JOTEC e quindi l’imputato in assenza di un positivo riscontro da parte della parte offesa non avevano altro mezzo per tutelare i propri diritti (alla restituzione dei beni aziendali o al risarcimento del danno) se non quello di agire per le vie legali. Con la comunicazione in contestazione era meramente portata all’attenzione della parte offesa l’intenzione di tutelarsi e proprio per questo, dal punto di vista aziendale, tale comunicazione non poteva prescindere dalla risolutezza dell’esposizione. Viene sottolineato che nella lettera inviata alla parte offesa viene specificato che l’ammontare complessivo del danno era allo stato stimato in Euro 5000,00 con ogni più ampia riserva di modificare la cifra, anche al rialzo, in ragione dei costi effettivi di riparazione. Veniva pertanto ritenuto insussistente l’elemento oggettivo del reato e anche l’elemento soggettivo del reato di estorsione sul presupposto che l’unica volontà che emergeva dalla lettera incriminata era quella di tutelare gli interessi dell’azienda anche mediante legittime azioni giudiziarie, e che l’originaria stima dei danni era stata successivamente indicato nella querela presentata dall’imputato sulla base dei danni effettivamente accertati.

Riteneva il giudicante che non erano prospettabili sviluppi in sede dibattimentale, considerato che tutta la documentazione a corredo dell’accusa risultava già essere stata prodotta e che gli elementi acquisiti non si prestavano a valutazione alternative.

Ricorre in cassazione, a mezzo di procuratore speciale, V.F. deducendo:

1. vizio della motivazione sostiene che la sentenza fornisce una valutazione di merito preclusa dall’articolo 425 codice di procedura penale, presupponendo un fatto indimostrato e indimostrabile il danneggiamento doloso da parte del V.F.;

2. violazione di legge. Sostiene che non è stato fatto buon governo dei principi in tema di valutazione da parte del giudice dell’udienza preliminare ai fini della pronuncia di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.. Ritiene che la sentenza offre una benevola interpretazione di un fatto controverso;

3. violazione di legge per non avere la sentenza preso in esame i fatti posti in essere dall’imputato dopo la consumazione della minaccia: azione civile e penale minacciate ed esperite, nelle quali sono stati richiesti danni in misura maggiore rispetto a quelli documentati (Euro 1700 nella causa civile ed Euro 1500 nella causa penale).

La parte civile ricorrente presentava memoria con la quale ulteriormente argomentava i motivi di ricorso.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di estorsione, la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un’esteriore apparenza di legalità, può integrare l’elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 629 c.p., quando però sia formulata non con l’intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia (Cass. 2^, n. 36365/2013 relativa a fattispecie nella quale gli imputati avevano evocato vicende “inconfessabili” che sarebbero emerse nel corso di un instaurando processo civile, reclamando la corresponsione di un compenso non dovuto in cambio della mancata instaurazione di esso). Ancora che la prospettazione dell’esercizio di una facoltà o di un diritto spettante al soggetto agente integra gli estremi della minaccia “contra ius” quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato come conseguenza diretta di tale condotta, si faccia ricorso alla stessa per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, nè conformi a giustizia. (Cass. 6^, n. 47895/2014 relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di estorsione della condotta di un soggetto che, con la minaccia di attivare procedure giudiziarie o bancarie, si era fatto consegnare titoli, ricognizioni di debito ed una procura a vendere un immobile nell’ambito di un rapporto usurario).

In sintesi può affermarsi che la minaccia estorsiva può concernere anche l’esercizio di un diritto o di una facoltà legittima (proposizione di una querela, citazione in giudizio….) in quanto essa, anche se apparentemente non è ingiusta, diventa tale nel momento in cui è finalizzata a conseguire un profitto non dovuto (ad esempio la dazione di una somma di denaro per non presentare una querela) quando cioè l’esercizio del diritto sia strumentalizzato per la realizzazione di un fine diverso da quello per il quale esso è riconosciuto. Dunque non una qualsiasi controprestazione, ma un risultato iniquo, perchè ampiamente esorbitante ovvero non dovuto rispetto a quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto, che viene strumentalizzato per scopi “contra ius”, diversi cioè da quelli per cui esso è riconosciuto e tutelato (Cass. n. 5664/1974, Cass. n. 8731/1984; Cass. n. 7380/1986. Si veda anche Cass. 2^, n. 36365/2013). E’ stato però anche precisato che, una volta accertata la legittimità della pretesa patrimoniale del creditore, deve escludersi che sia configurabile il tentativo di estorsione soltanto in ragione della manifesta sproporzione della azione giudiziaria prospettata al debitore. (Cass. 2^, n. 39903/2004 relativa a fattispecie nella quale il creditore era stato imputato di tentata estorsione per avere minacciato il debitore di richiedere il suo fallimento pur in mancanza dello stato di insolvenza, piuttosto che scegliere la procedura esecutiva individuale. La Corte di cassazione ha ritenuto che l’azione non potesse valere a connotare come “ingiusto” il profitto perseguito e conseguentemente ha affermato la insussistenza del reato).

E’ stato anche affermato che anche la minaccia di far valere davanti al giudice una pretesa palesemente infondata non può integrare gli estremi dell’estorsione, sia in quanto inidonea a coartare la volontà del soggetto passivo, il quale può scegliere di difendersi proprio avvalendosi della tutela offerta da un regolare procedimenti, sia in quanto il provvedimento emanando è affidato all’esclusiva volontà del giudice (Cass. 17.1.1996). Questa Corte ha altresì affermato, in tema di minaccia a pubblico ufficiale, ma l’interpretazione può applicarsi anche nel caso di minaccia estorsiva, una soluzione fondata su una linea di demarcazione tra i casi in cui l’agente prospetta di adire le vie legali e i casi in cui l’azione viene effettivamente e concretamente esercitata. I confini della minaccia penalmente rilevante si restringerebbero alla prima ipotesi, mentre nella seconda l’intervento dell’autorità giudiziaria spezzerebbe ogni collegamento automatico tra l’esito dell’azione legale e la discrezionalità di chi agisce con la conseguenza che verrebbe meno l’assoluta disponibilità della causazione di un male ingiusto da parte di quest’ultimo (Cass. 12.1.2011 Rv. 249475).

Tutto ciò premesso in punto di diritto deve rilevarsi che nel caso in esame la condotta estorsiva denunciata sarebbe consistita nell’invio in data 17.10.2013, su iniziativa dell’ O. amministratore di Jotec, per tramite del fiduciario, Avv. Caporale, di una mail al dipendente in prova V.F. con la quale veniva intimato l’immediato pagamento della somma di Euro 5000,00 con ogni più ampia riserva di modificare la cifra anche al rialzo, in ragione dei costi effettivi di riparazione e sostituzione. Con l’indicazione che in caso di mancato pagamento, fermo restando l’eventuale conguaglio, avrebbero proceduto senza ulteriore avviso a sporgere querela penale per danneggiamento doloso dei beni aziendali oltre naturalmente al recupero del credito. Querela effettivamente sporta con quantificazione del danno in Euro 1.500,00.

E’ evidente, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, come la manifestazione espressa nella mail richiamata di agire sia in sede penale che in sede civile per il recupero del credito non configuri la minaccia estorsiva proprio perchè la minaccia di adire le vie legali è stata formulata al fine di realizzare e tutelare un diritto riconosciuto dall’ordinamento giuridico per soddisfare scopi conformi a giustizia. L’imputato ha intimato al V. il pagamento del risarcimento del danno ritenendo di avere subito un danneggiamento, per il quale ha poi effettivamente sporto querela, stimandolo in Euro 5000,00 somma però che ha indicato come suscettibile di modifica anche al rialzo all’esito delle riparazioni, e che in querela, evidentemente all’esito di una stima più precisa, ha contenuto in Euro 1500,00.

Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto la minaccia di adire le vie legali espressa nella mail in argomento non penalmente apprezzabile in quanto legittima e finalizzata a realizzare un diritto riconosciuto e tutelato dall’ordinamento e di conseguenza ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere non ravvisando l’elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato considerando inutile il passaggio dibattimentale non essendo prospettabili sviluppi considerato che i fatti erano accertati e non contestati dalle parti nella loro materialità.

Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2018

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Ho approntato, nel corso degli anni, consulenza e difesa nell’ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie. Svolgo la mia professione con zelo e dedizione e la mia soddisfazione è riuscire a guadagnare la fiducia dei clienti. Sono iscritto nelle liste dei difensori abilitati al gratuito patrocinio. Non esitate a contattarmi per qualsiasi informazione.

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