Le motivazioni delle Sezioni Unite sulla Legge Gelli Bianco (Responsabilità medica)
Avv. Marco Trasacco | Sono state depositate le motivazioni delle Sezioni Unite sulla questione interpretativa sorta intorno alla recente Legge Gelli Bianco che, in tema di responsabilità medica, ha sostituito il precedente decreto Balduzzi (Cassazione Penale, Sezioni Unite, 22 febbraio 2018 (ud. 21 dicembre 2017), n. 8770)
Il Presidente della Corte aveva investito le Sezioni Unite di dirimere la seguente questione giuridica: «quale sia, in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni personali, l’ambito di esclusione della punibilità previsto dall’art. 590-sexies cod. pen., introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24».
All’udienza del 21.12.17, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto:
«L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:
a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto;
d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni, di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico».
In seguito la sentenza per esteso.
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