Utilizzabili le videoriprese per provare il reato posto in essere dal lavoratore
Avv. Marco Trasacco | La Corte di Cassazione (Corte di Cassazione – Sezione Seconda Penale, Sentenza 30 gennaio 2018, n. 4367) ha stabilito che sono pienamente utilizzabili nei confronti dei lavoratori le riprese video effettuate con l’utilizzo di telecamere installate nei luoghi di lavoro per provare la commissione di reati.
Nel caso in esame, una lavoratrice era stata accusata di appropriazione indebita per aver sottratto beni di proprietà del datore di lavoro. Condannata in primo grado, il giudizio di penale responsabilità dell’imputata era stato confermato anche dalla Corte d’Appello territorialmente competente, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio per l’esclusione di una aggravante.
La penale responsabilità dell’imputata è stata desunta sulla base della valutazione delle prove raccolte dalla Pubblica Accusa ed, in particolare, dalle dichiarazioni di testi e, soprattutto, dalle riprese visive effettuate dalla telecamera installata all’interno dei locali dell’azienda.
Avverso la suddetta sentenza, il difensore dell’imputata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo l’inutilizzabilità delle immagini captate con il sistema di video sorveglianza.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che del tutto correttamente i giudici di merito avessero utilizzato le riprese video per giungere ad un giudizio di penale responsabilità, applicando un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “sono utilizzabili nel processo penale, ancorché imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all’interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, in quanto le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l’esistenza di un divieto probatorio”.
In seguito la sentenza per esteso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente –
Dott. IASILLO Adriano – rel. Consigliere –
Dott. RAGO Geppino – Consigliere –
Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere –
Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.I., (n. il (OMISSIS));
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, IV Sezione
penale, in data 15/03/2017;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal
Consigliere Adriano Iasillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor
Gianluigi Pratola, il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità
del ricorso;
Udito l’Avvocato Andrea Greco – sostituto processuale dell’Avvocato
Fornaroli Eugenio, difensore della Parte Civile G.D.
legale rappresentante della Fior di Gelato s.a.s. – il quale ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; lo stesso
difensore deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali
chiede la liquidazione;
Udito l’Avvocato Rosetta Anna Mancuso, difensore di ufficio
dell’imputata, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone
l’accoglimento.
Fatto
OSSERVA
Con sentenza del 28/12/2011, il Tribunale di Verbania dichiarò P.I. responsabile del reato di appropriazione indebita e -con le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti – la condannò alla pena di mesi 6 di reclusione.
Avverso tale pronunzia l’imputata propose gravame. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 15/03/2017, in riforma della sentenza impugnata esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 7, ed effettuata la riduzione per la scelta del rito abbreviato rideterminò la pena inflitta in mesi 3 di reclusione. Confermò nel resto.
Ricorre per cassazione l’imputata personalmente deducendo: vizi motivazionali in ordine alla ritenuta penale responsabilità; l’inutilizzabilità delle immagini captate con il sistema di video sorveglianza.
L’imputata conclude, pertanto, per l’annullamento dell’impugnata sentenza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Infatti, entrambi i giudici di merito con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria hanno ben evidenziato le ragioni per le quali ritengono la ricorrente responsabile del reato di appropriazione indebita. In particolare: 1) hanno correttamente valutato le prove (dichiarazioni testi e riprese visive effettuate dalla telecamera installata all’interno del luogo di lavoro; si vedano le pagine: da 2 a 5 della sentenza di primo grado e le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); 2) hanno ritenuto giustamente utilizzabili i risultati delle videoriprese effettuate con la telecamera installata all’interno del luogo di lavoro evocando anche un condiviso e consolidato principio di questa Corte secondo il quale sono utilizzabili nel processo penale, ancorchè imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all’interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, in quanto le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l’esistenza di un divieto probatorio (Sez. 5, Sentenza n. 34842 del 12/07/2011 Ud. – dep. 26/09/2011 – Rv. 250947; Sez. 2, Sentenza n. 2890 del 16/01/2015 Ud. – dep. 22/01/2015 – Rv. 262288; Sez. 5, Sentenza n. 11419 del 17/11/2015 Ud. – dep. 17/03/2016 – Rv. 266372). Nè, ovviamente, ha alcuna incidenza negativa sulla legittimità delle videoriprese effettuate, la circostanza – la cui sussistenza è stata, tra l’altro, affermata apoditticamente – che le riprese siano state eseguite “non in maniera consequenziale, non progressivamente, ma solo a giorni ed orari scelti dai titolari della gelateria”. Infatti quello che rileva e che quanto ripreso ha pienamente confermato quanto riferito dai testi; 3) hanno fornito un’incensurabile spiegazione del perchè hanno ritenuto “inverosimile la versione della prevenuta” (si vedano le pagine: 4 e 5 della sentenza di primo grado e pagine 5 e 6 della sentenza impugnata).
2. Infine, la Corte territoriale ha fornito un’incensurabile motivazione – pur a fronte di una genericissima doglianza sul punto – sul perchè conferma l’entità del danno determinato dal Tribunale e tale motivazione (che si fonda sugli elementi probatori di cui sopra) non è affatto in contrasto con l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 7 (si vedano le pagine 5 e 6 dell’impugnata sentenza).
3. In relazione a quanto sopra evidenziato questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso (Si vedano fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv 230634; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012 Ud. – dep. 16/05/2012 – Rv. 253849; Sez. 5, Sentenza n. 28011 del 15/02/2013 Ud. – dep. 26/06/2013 – Rv. 255568; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Ud. – dep. 13/03/2014 – Rv. 259425). Inoltre, in tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 Ud. – dep. 27/11/2015 – Rv. 265482).
4. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di 2.000,00 Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Inoltre la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte Civile G.D. che si liquidano in complessivi Euro 3.217,36 ivi comprese le spese generali, CPA ed IVA.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre la rifusione delle spese processuali in favore della Parte Civile G.D. che liquida in complessivi Euro 3.217,36 ivi comprese le spese generali, CPA ed IVA.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2018
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