Orfani per crimini domestici. Legge 4/2018. Gratuito patrocinio, sequestro dei beni e provvisionale a garanzia del risarcimento dei danni ed altro
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2018 la Legge 11 gennaio 2018, n. 4 recante “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”.
La legge in oggetto introduce, tra le tante novità, il beneficio del gratuito patrocinio a prescindere dal reddito per i figli delle vittime di femminicidio, il sequestro dei beni e provvisionale a garanzia del risarcimento dei danni e indegnità a succedere per il reo.
Chi sono gli orfani per crimini domestici?
La legge dispone innanzitutto che sono orfani per crimini domestici “i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza”.
Orfani femminicidio, gratuito patrocinio a prescindere dal reddito
Ex art. 1 della legge 4/2018, dunque, tutti gli orfani per crimini domestici potranno essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti. La disposizione vale sia per i procedimenti penali che per quelli civili derivanti dal reato, ivi compresi quelli di esecuzione forzata.
«4 -quater . I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l’ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».
Sequestro dei beni e provvisionale per i figli delle vittime
Altro importante intervento a tutela dei figli delle vittime di crimini domestici è quello disposto dall’art. 3 della legge che introduce l’obbligo per il pm che procede per omicidio contro il coniuge, il partner civile o il convivente, di richiedere “il sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime”.
«1 -bis . Quando procede per il delitto di omicidio com- messo contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime».
Inoltre, agli orfani che si costituiscono parte civile, in virtù del novellato art. 539 c.p.p., il giudice deve provvedere “anche d’ufficio, all’assegnazione di una provvisionale – in misura – non inferiore al 50% del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile”.
Per le altre novità (Indegnità a succedere per l’omicida, Sospensione dalla successione, Pensione di reversibilità agli orfani di femminicidio, Figli vittime crimini domestici potranno cambiare cognome, Fondo vittime reati anche per orfani crimini domestici) si rinvia alla lettura del testo della legge.
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