Nessun reato per chi non manda i figli alla scuola media

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L’art. 731 c.p. prevede che “Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione [elementare] è punito con l’ammenda fino a trenta euro”.

Con una recente sentenza, la Cassazione ribadisce che il reato ex art. 731 c.p. si configura solo per inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare dei minori.

La contravvenzione di cui all’art. 731 c.p., secondo la normativa vigente a seguito dell’abrogazione dell’art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, ad opera del d.lgs. 13 dicembre 2010, n.212, è configurabile solo in caso inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare.

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Avv. Marco Trasacco
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