Costituzione di parte civile tramite sostituto processuale, la parola alle Sezioni Unite
Avv. Marco Trasacco | Costituzione di parte civile: la sesta sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in tema di costituzione di parte civile: «se sia o meno legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale a tal fine».
Sull’argomento vi sono due orientamenti in contrasto.
Secondo un primo orientamento: «l’azione civile può essere esercitata soltanto da un procuratore speciale abilitato a costituirsi in nome e per conto del rappresentato e non anche dal suo sostituto processuale privo di procura speciale in quanto la nomina di un sosituto, ex art. 102 c.p.p., non attribuisce a quest’ultimo il potere di costituirsi parte civile».
Altro orientamento, invece, aveva stabilito che «la facoltà, prevista esplicitamente nella procura speciale in capo al difensore di fiducia, di designare sostituti al fine di presentare la costituzione di parte civile configura la legitimatio ad causam anche in capo a questi ultimi, purché ritualmente e specificamente designati».
Finalmente la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.
Cassazione Penale, Sez. VI, Ordinanza, 27 ottobre 2017 (ud. 17 ottobre 2017), n. 49527
In attesa del deposito delle motivazioni delle Sezioni Unite, pubblichiamo l’ordinanza di rimessione alla S.U., la Requisitoria del Sost. PG e l’informazione provvisoria.
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