Obblighi di assistenza familiare: nei mezzi di sussistenza non sono ricompresi solo vitto e alloggio, ma anche l’abbigliamento necessario, mezzi di trasporto e mezzi di comunicazione essenziali
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nei mezzi di sussistenza non sono ricompresi solo vitto e alloggio, ma anche l’abbigliamento necessario, mezzi di trasporto e mezzi di comunicazione essenziali.
Cassazione penale, sez. VI, 25/09/2013, (ud. 25/09/2013, dep.21/10/2013), n. 43119
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Sull’appello proposto da M.M. avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto in comp.ne monocratica del 15-6-2010 che, all’esito di giudizio abbreviato condizionato ad escussione testi, lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 12 sexies L. 898/70 in relazione all’art. 570 c.p., commi 1 e 2, per aver violato gli obblighi di assistenza familiare nei confronti delle figlie minori e della moglie, facendo loro mancare i mezzi di sussistenza ed omettendo di versare integralmente la somma a titolo di mantenimento come stabilita con provvedimento provvisorio del Presidente del Tribunale in sede, ritenuto cessato il fatto dal (OMISSIS), condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 400,00 di multa, con risarcimento danni e spese in favore della parte civile, subordinando la pena sospesa al pagamento della somma risarcitoria, la Corte di Appello di Trento, con sentenza in data 23-12-2011, in parziale riforma della decisione di 1 grado, operata la riduzione di un terzo per il rito, determinava la pena in mesi due di reclusione ed Euro 267,00 di multa, fissando nella misura di 43.000,00 per ciascuna delle parti civili costituite la quantificazione del danno morale, con rimessione al giudice civile per l’esatta determinazione del danno patrimoniale, ribadendo la comprovata responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, in difetto di accertata sua incapacità economica, pacifica essendo l’illegittima autoriduzione della somma stabilita dal cennato provvedimento presidenziale. Avverso tale sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore, sostanzialmente ed in sintesi:
1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, essendo intervenuta condanna per pretesa configurazione di fattispecie delittuose diverse da quelle contestate nel capo di imputazione, essendo pacifico che il fatto addebitabile al ricorrente fosse quello di cui all’art. 570 c.p., come evincibile nell’impugnata sentenza che, invece, aveva addebitato al predetto una responsabilità diversa e maggiore di quella originariamente contestatagli, invocando addirittura tre distinte ipotesi di reato e segnatamente riferibili all’ipotesi di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, quella di cui all’art. 570 c.p., comma 1, e quella di cui all’art. 570 c.p., comma 2, cosi compromettendo il diritto di difesa quanto a specificità dell’imputazione rispetto a quella originariamente contestata;
2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), per erronea applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, non ravvisabile in un momento in cui non vi era in atto alcuna decisione attinente divorzio o separazione tra coniugi, ma solo in presenza di provvedimenti presidenziali assunti in via provvisoria, limitati ad autorizzare i coniugi a vivere separati, di guisa che, fino all’emissione di sentenza di separazione o divorzio, era contestabile il solo reato di cui all’art. 570 c.p., di cui, tuttavia, non ricorrevano comprovatamente i presupposti e gli elementi costitutivi, quanto a stato di bisogno degli aventi diritto ed alla possibilità ad adempiere dell’obbligato;
3) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al principio di tassatività e determinatezza delle norme penali con riferimento all’ipotesi di cui alla L. n. 54 del 2006, art. 3, che invoca l’applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, in casi di violazione degli obblighi di natura economica, normativa che, per i suoi caratteri di indeterminatezza e carenza di tassatività precettiva era da considerarsi in palese violazione dei precetti costituzionali anche in punto di divieto di analogia in materia penale, con violazione dell’art. 25, comma 2, della Carta costituzionale. Di qui la sollecitazione a sollevare la relativa eccezione di legittimità costituzionale della richiamata normativa;
4) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione rispetto all’individuazione del concreto reato oggetto della condanna impugnata, con mancato accertamento in concreto dello stato di bisogno dei beneficiari e della sufficienza di quanto versato ai fini di garantire i mezzi di sussistenza agli aventi diritto.
Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione di quelle in favore della costituita parte civile, liquida te complessivamente per il presente giudizio come da dispositivo.
Ed invero, contrariamente a quanto pur in termini di apprezzabile sforzo argomentativo ha dedotto la difesa con i motivi anzidetti a supporto del proposto gravame, giova ribadire il principio di diritto, utilmente richiamato in sentenza quanto alla corretta qualificazione normativo del reato (cfr. foll. 7 – 8 in richiamo alla sentenza n. 16458 della Sez. 6^ di questa Corte in data 5-5-2011-RV 250090), secondo cui la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, in virtù dell’estensione operata dalla L. n. 54 del 2006, art. 3, si riferisce alla posizione dei figli, indipendentemente dall’età o dalla prova del loro stato di bisogno, quanto al mancato adempimento o parziale adempimento dell’assegno di mantenimento statuito in sede covile con provvedimento presidenziale, fermo restando che a tale violazione si accompagna anche quella di cui all’art. 570 c.p., comma 2, ove tale omissione comporti anche il pregiudizio dei mezzi di sussistenza verso figli minori di età, mentre verso il coniuge opera utilmente la tutela dell’art. 570 c.p., comma 1. Al riguardo, con motivazione esaustiva in punto anche di logica, si è sottolineata la comprovata situazione di sussistenza del reato anzidetto nei confronti della F. (cfr. fol. 9 sentenza impugnata) avuto riguardo ad una corretta lettura della portata concettuale e sostanziale dei “mezzi di sussistenza”, ricomprendente non solo i mezzi di sopravvivenza vitale (vitto e alloggio) ma anche quelli che consentano il soddisfacimento di altre e non secondarie esigenze della vita quotidiana (ad es. abbigliamento necessario, mezzi trasporto, mezzi di comunicazione essenziali, etc. cfr. in termini Cass. pen. Sez. 6^, 13-11-08 n. 2736 RV 242855). Non si vede, pertanto, in che termini sia ragionevolmente ravvisabile un carattere di apprezzabile contrasto costituzionale con la normativa in esame, fermo restando, in ogni caso, che l’impugnata sentenza si è fatta motivato e corretto carico di rispondere (crr. foll. 9-10) alle controdeduzioni difensive in punto di asserita mancanza di stato di bisogno e di incapacità del ricorrente ad assovere a quanto dovuto.
Di qui l’infondatezza delle doglianze anzidette, segnatamente riferite ai motivi sub 3) e 4) del ricorso in esame.
S’impone, pertanto il rigetto di quest’ultimo, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle in favore della costituita parte civile liquidate complessivamente come da dispositivo, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese in favore della parte civile liquidate complessivamente in Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2013
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