opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato
Il cliente, ove voglia proporre opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il recupero dei propri compensi, deve, necessariamente, utilizzare il procedimento sommario di cognizione, introducendo il giudizio con ricorso in luogo della citazione ex art. 645 c.p.c.
Pertanto, l’opponente, seguendo il rito sommario di cognizione (di cui all’art. 702 bis c.p.c.), deve proporre la propria opposizione con ricorso, e non con atto di citazione e, in ogni caso, deve comunque depositare l’atto introduttivo nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell’ingiunzione, a pena di inammissibilità.
In definitiva, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011. n 50, l’atto di opposizione all’ingiunzione dovrà avere la forma del ricorso ex art. 702 Cpc. e non più dell’atto di citazione; tale modifica normativa è applicabile esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dell’indicato decreto, mentre le controversie pendenti a tale data continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni abrogate o modificate.
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