Stalking: si al reato in caso di sms minacciosi e pedinamento ingiustificato

Studio Legale Trasacco & Pecorario Tempo di lettura stimato: 7 minuti
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Integrano gli estremi rilevanti ai fini del perfezionamento del reato di atti persecutori sia la reiterata opera di minaccia indirizzata nei confronti della persona offesa (sms indirizzati alla medesima) sia la attivita’ di ingiustificato pedinamento (Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 20 ottobre 2016, n. 44358).

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1855/2015 della Corte di appello di Palermo del 24 aprile 2015;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso;

sentito, altresi’, per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), del foro di Palermo, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

4.4 La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 24 aprile 2015, ha confermato la condanna alla pena di anni 6 di reclusione, oltre alle pene accessorie, inflitta, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Termini Imerese a (OMISSIS), ritenuto responsabile di taluni episodi di violenza sessuale e di cosiddetto staiking in danno di (OMISSIS), essendo stati i predetti reati ritenuti in continuazione fra loro.

In estrema sintesi la Corte territoriale di Palermo, dopo avere rigettato la richiesta di riapertura del dibattimento formulata dalla difesa dell’imputato, ha ritenuto adeguatamente dimostrato il quadro accusatorio a carico del prevenuto sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, le quali sarebbero sintomatiche di un quadro di complessiva sudditanza psicologica nella quale costei versava nei riguardi dell’imputato, nonche’ dei riscontri testimoniali offerti dalle dichiarazioni fatte nel corso delle indagini preliminari da taluni testi i quali avevano, a loro volta, riferito della esistenza di una rapporto sentimentale estremamente combattuto fra l’imputato e la persona offesa, caratterizzato, nel suo non breve sviluppo, da frequenti ed ingiustificate aggressioni, fisiche e verbali, perpetrate dal (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), nonche’ da atteggiamenti di carattere intrusivo e persecutorio tenuti dall’imputato dopo la cessazione del legame sentimentale.

4.3 Ha interposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) per l’annullamento della predetta sentenza, affidandolo due motivi.

4. Col primo di essi il ricorrente ha dedotto la illogicita’ manifesta della motivazione della sentenza di condanna a suo carico sia perche’ la Corte territoriale avrebbe valorizzato solamente talune delle risultanze di indagine acquisite al fascicolo del processo, trascurando o minimizzando la valenza probatoria degli elementi che erano in contraddizione con quelli aventi contenuto accusatorio ovvero erano autonomamente idonei a scagionare l’imputato, sia perche’ la stessa Corte avrebbe attribuito ampia attendibilita’ alle dichiarazioni della (OMISSIS), senza valutarne, invece, le intime contraddizioni e le palesi illogicita’, tali da minare la credibilita’ di quanto dalla medesima riferito in danno dell’imputato.

Col secondo motivo di impugnazione la difesa dell’imputato ha, in particolare, contestato la illogicita’, contraddittorieta’ o mancanza della motivazione della sentenza in punto di ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’articolo 612-bis c.p., ritenuti, invece, illegittimamente sussistere dai giudici del merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4, Il ricorso, essendone risultati infondati i motivi posti a sostegno, deve, pertanto, essere rigettato.

1o’ Esaminando il primo motivo di ricorso formulato dall’imputato, osserva la Corte che con il medesimo il (OMISSIS) ha, in sostanza, censurato la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui in essa la penale responsabilita’ dell’imputato e’ stata desunta sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la quale avrebbe, secondo la concorde valutazione dei giudici del merito, riferito elementi di fatto che, in ragione della complessiva attendibilita’ della teste in questione e del loro contenuto oggettivo, sono stati ritenuti idonei a dimostrare la colpevolezza dell’imputato.

3. Sul punto va ulteriormente ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, in particolare in relazione alla tipologia dei reati quali la presente, che per lo piu’ si realizzano in assenza di soggetti diversi dai soli immediati protagonisti degli episodi di violenza, e’ elemento sufficiente ai fini della affermazione della penale responsabilita’ del prevenuto anche la valorizzazione delle sole dichiarazioni di segno accusatorio rese dalla parte offesa, senza che le stesse necessitino di particolari riscontri esterni, non essendo tali dichiarazioni bisognevoli, ai fini della loro efficacia probatoria, di essere riscontrate, secondo la previsione di cui all’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, da altri elementi di prova che ne confermino la attendibilita’ (Corte di cassazione, Sez. 3 penale, 20 gennaio 2011, n. 1818).

4. Approfondendo la predetta tematica, questa Corte ha ulteriormente precisato che la predetta efficacia probatoria di quanto riferito dalla parte offesa e’ comunque condizionata dalla previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere piu’ penetrante e rigorosa rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi altro testimone (Corte di cassazione, SS UU penali, 24 ottobre 2012, n. 41461).

E, Nel caso in esame sia la Corte territoriale che il Tribunale hanno correttamente applicato gli esposti principi sottoponendo le dichiarazioni della parte offesa ad attenta verifica e ritenendole, all’esito di essa, pienamente attendibili.

G, Ed invero, osserva il Collegio, va rimarcato come i giudici del merito, sia in primo che in secondo grado, abbiano rilevato come il racconto della persona offesa sia stato caratterizzato, oltre che dalla sua spontaneita’, dalla sua intima coerenza, non avendo la (OMISSIS) sostanzialmente mai modificato i termini della ricostruzione dalla stessa operata degli avvenimenti come succedutisi nel tempo, e dalla assenza di una qualche volonta’ persecutoria nei confronti dell’imputato, evidenziata dalla mancanza di espressioni di evidente malanimo o di astio o rancore nei confronti del (OMISSIS) nel narrato della persona offesa che anzi, come acutamente segnalato dalla Corte territoriale, ha provato quasi un senso di malessere nel valutare il fatto che lo stesso verso il quale indubbiamente la (OMISSIS) ha nutrito un complesso sentimento in cui l’affetto era alimentato piu’ dalla sudditanza che dalla reciproca dedizione. si trovava ristretto in carcere per causa sua.

R-, La intrinseca attendibilita’ della ragazza, corroborata dalla presenza dai predetti elementi sintomatici, non inficiata dal fatto che la stessa abbia in piu’ occasioni tentato, contattando il (OMISSIS), di restaurare il rapporto, da lei ingenuamente ritenuto affettivo ma, come dianzi segnalato, piu’ facilmente connotato dalla sua sudditanza rispetto alla personalita’ violenta ed aggressiva del (OMISSIS) (della quali sono indubbi ed esaurienti indici rivelatori, giustamente presi in considerazione a tal fine dalla Corte di merito, gli incontestabili messaggi da questo mandati per mezzo del telefono alla (OMISSIS) oltre che le dichiarazioni infra richiamate), e’, peraltro, stata confermata dalla dichiarazioni dei testi di accusa, i quali hanno riferito, oltre che degli atteggiamenti verbalmente violenti tenuti dal (OMISSIS) nei confronti della persona offesa, anche di tracce obbiettive di violenze fisiche da loro visivamente riscontrate sulla persona della (OMISSIS), la cui eziologia non e’ diversamente attribuibile se non che alle modalita’ violente con le quali il (OMISSIS) intendeva condurre il proprio rapporto personale con la ragazza.

Quanto alla pretesa contraddizione che, secondo il ricorrente/ sarebbe esistente fra il contenuto delle dichiarazioni accusatorie esaminate dalla Corte di appello e quello di altre dichiarazioni, sempre acquisite nel corso delle indagini preliminari (si ricordi, infatti, che l’imputato ha chiesto che il processo fosse celebrato nelle forme del rito abbreviato), specificamente segnalate dalla difesa del ricorrente nel proprio atto impugnatorio, giova al riguardo segnalare che, datasi carico della problematica, la Corte palermitana ha osservato come le due testimoni in questione abbiano dichiarato di non avere piu’ frequentato la ragazza (sicche’, come legittimamente desunto dalla Corte territoriale, non potevano essere a conoscenza delle violenze da lei subite) proprio a partire dal periodo in cui l’atteggiamento del (OMISSIS) aveva iniziato a degenerare.

5, Nessun vizio rilevante e’, pertanto, rinvenibile nell’apparato motivazionale della sentenza della Corte di Palermo, come, invece, erroneamente preteso dal ricorrente.

404 Parimenti infondato e’ il secondo motivo di impugnazione, riferito alla mancanza di motivazione in ordine alla sussunzione dei fatti addebitati all’imputato nel terzo punto della rubrica elevata nei suoi confronti entro il paradigma normativo di cui all’articolo 612-bis c.p., contestato, sia pur con una certa ampiezza descrittiva tale da determinare una qualche imprecisione della contestazione sotto la prospettiva degli effettivi profili identificativi dell’evento ritenuto quale conseguenza della di lui condotta, al (OMISSIS).

AA. Come e’ noto, siffatto reato si realizza allorche’ l’agente tenga abitualmente un comportamento volto alla realizzazione di atti persecutori – qualificabili come molestie o minacce che ne costituiscono la condotta – idonei a determinare la produzione di un evento che puo’ essere alternativamente costituito o nell’alterazione delle abitudini di vita della vittima del reato ovvero nell’insorgere di in un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella medesima (nel qual caso il reato in questione si caratterizza come reato di danno) oppure (in tal senso caratterizzandosi esso come reato di pericolo) nella insorgenza del fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (Corte di cassazione, Sez. 3 penale, 3 marzo 2015, n. 9222).

AZ. Si tratta, come sopra evidenziato di un reato a condotta abituale (Corte di cassazione, Sez. 5 penale, 11 dicembre 2014, n. 51718) – in tale senso distinguendosi, assorbendole, dalle mere ipotesi di singoli, o comunque non reiterati in modo sistematico, episodi di minacce o molestie – le cui modalita’ di realizzazione sono a forma libera in quanto prescindono, ai fini della qualificazione penalistica della condotta, dal luogo ove le stesse vengono poste in essere ovvero dal mezzo utilizzato per la loro esecuzione (Corte di cassazione, Sez. 5 penale, 14 gennaio 2016, n. 12528), integrandosi il reato laddove, come sopra evidenziato, si determini, per effetto di essa, l’evento di danno ovvero quello di pericolo descritto dalla norma incriminatrice.

4, Con riferimento alla fattispecie in esame, premesso il rilievo che, anche con riferimento alla prova delle condotte di minaccia o di molestia e’ sufficiente la dichiarazione resa dalla persona offesa, la quale, non diversamente da quanto rilevato in ordine ai reati di violenza sessuale, non necessiti di specifici riscontri esterni, essendo sufficiente l’avvenuta attenta valutazione in sede di merito della attendibilita’ del dichiarante nonche’ la intrinseca credibilita’ degli episodi riferiti, osserva la Corte che indubbiamente integrano gli estremi rilevanti ai fini del perfezionamento del reato di atti persecutori sia la reiterata opera di minaccia indirizzata nei confronti della persona offesa, riferita puntualmente dalla (OMISSIS) come compiuta dal (OMISSIS) (e, peraltro, riscontrata dal testo degli sms da quest’ultimo indirizzati alla medesima), sia la attivita’ di ingiustificato pedinamento, costituente, tanto piu’ ove esso sia accompagnato dalle altre condotte minatorie, una abusiva intromissione nelle ordinarie attivita’ degli altri soggetti, tale da imporre, secondo una riconoscibile regola di esperienza, a cagione del derivante stato di ansia, l’adozione di misure preventive di salvaguardia, quali la limitazione delle occasioni di frequentazione di luoghi pubblici, atti a costituire, sotto il profilo della alterazione delle proprie abitudini di vita, una delle forme di manifestazione dell’evento di danno proprio del reato di cui trattasi.

E che nel caso cio’ si sia verificato la Corte di appello di Palermo lo ha legittimamente desunto, con valutazione di merito insindacabile in questa sede di legittimita’, dalle risultanze processuali da cui e’ emerso che la (OMISSIS) era stata costretta per circa un anno a non farsi vedere in giro, tanto che, anche dopo la cessazione delle manifestazioni criminose dell’imputato, la stessa aveva stentato a riprendere le sue ordinarie occupazioni esterne alla casa di abitazione, accusando malesseri ogniqualvolta doveva uscire.

Tale stato, costituendo chiaramente forma di manifestazione del timore che il (OMISSIS) era riuscito ad incutere con la propria reiterata condotta persecutoria alla ragazza, vale ad perfezionare, quanto al caso in scrutinio, l’esistenza di tutti gli elementi necessari per la realizzazione del reato di cui all’articolo 612-bis, come contestato all’imputato.

Conclusivamente il ricorso dell’imputato, essendo lo stesso risultato infondato quanto ad ambedue i motivi di impugnazione sviluppati, deve essere rigettato e’d il (OMISSIS) deve, conseguentemente, essere condannato al pagamento delle derivanti spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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