Reato edilizio prescritto: per Cassazione né confisca, né demolizione
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 ottobre 2016, ha stabilito che, nell’ipotesi di archiviazione per prescrizione di un reato edilizio, il giudice non può disporre né la confisca né la demolizione del manufatto.
Cassazione penale, sez. III, 24/05/2016, (ud. 24/05/2016, dep.27/10/2016), n. 45428
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 febbraio 2014, il GIP presso il Tribunale di Bari disponeva l’archiviazione di un procedimento penale a carico di S.P., essendo il relativo reato di abuso edilizio estinto per prescrizione, disponendo la contestuale demolizione e confisca dei beni in sequestro. Con successiva ordinanza del 26 novembre 2014, ordinava il dissequestro, ai fini della riduzione in pristino.
2. Ricorre per cassazione S.P., lamentando, per un verso, l’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi (art. 606 c.p.p., lett. a)) e, per altro verso, la pretermissione del principio della presunzione d’innocenza.
Nel suo parere, reso per iscritto, il Procuratore Generale ha sollecitato la declaratoria di rigetto del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato.
Giova rilevare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 49 del 2015, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41 e 42 Cost., e art. 117 Cost., comma 1, dalla Corte di cassazione, terza sezione penale; e del pari inammissibile la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, sollevata, in riferimento all’art. 117 Cost., comma 1, dal Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica.
La Corte Costituzionale, nella sentenza in commento, ha in particolare osservato che “nell’ordinamento giuridico italiano la sentenza che accerta la prescrizione di un reato non denuncia alcuna incompatibilità logica o giuridica con un pieno accertamento di responsabilità. Quest’ultimo, anzi, è doveroso qualora si tratti di disporre una confisca urbanistica”. Sul punto, il giudice delle leggi ha precisato che “Decidere se l’accertamento vi sia stato, oppure no, è questione di fatto, dalla cui risoluzione dipende la conformità della confisca rispetto alla CEDU (oltre che al diritto nazionale). Ed è appunto questo compito, che istituzionalmente le spetta in ultima istanza, che la Corte di Strasburgo ha assolto nel caso di specie, concludendo per la violazione del diritto, dato che era mancato un congruo accertamento di responsabilità. Nè va tralasciato che il giudice Europeo deve essere messo nella condizione di valutare con cognizione la natura della sentenza dichiarativa della prescrizione, affinchè sia posto in luce il contenuto di accertamento che essa può assumere (ed ha eventualmente assunto nel caso a giudizio) ove il legislatore lo richieda quale condizione per applicare contestualmente una sanzione amministrativa. Si tratta quindi non della forma della pronuncia, ma della sostanza dell’accertamento. La stessa Corte di Strasburgo, pronunciandosi in altra occasione sulla compatibilità con la presunzione di non colpevolezza di una condanna alle spese adottata nonostante la prescrizione del reato, ha infatti escluso di poter decidere la controversia sulla base della sola natura in rito della sentenza adottata dal giudice nazionale, senza invece valutare come quest’ultimo avesse motivato in concreto (sentenza 25 marzo 1983, Minelli contro Svizzera)”.
Pertanto, anche a fronte di una decisione definitiva, ma in mancanza di qualunque motivazione che consenta di capire se il provvedimento ablatorio sia stato disposto legittimamente oppure no – ossia in conformità ai canoni, già espressi dal diritto vivente sul tema della confiscabilità dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, anche quando non si pervenga alla condanna o alla irrogazione della pena – l’ordinanza dovrebbe essere annullata.
Nella specie, a maggior ragione, in presenza di un’archiviazione per prescrizione, il GIP non avrebbe potuto disporre nè la confisca, non essendo un compito a lui spettante, nè tantomeno la demolizione, stante la coeva declaratoria di prescrizione.
Il secondo motivo resta assorbito.
PQM
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio ed elimina la confisca e l’ordine di demolizione dell’area in sequestro.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016
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