Locazione ed inidoneità all’uso pattuito
I Giudici della Suprema Corte si sono imbattuti nell’annosa problematica dell’inidoneità all’uso pattuito in contratto dell’immobile preso in locazione.
Gli stessi hanno vagliato il caso di due proprietari, i quali hanno intimato sfratto per morosità e convenuto per la convalida davanti al Tribunale il conduttore di un terreno di loro proprietà con annessi fabbricati, chiedendo la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore. Il conduttore ha resistito, assumendo di avere sospeso il pagamento dei canoni per il fatto che l’attività di revisione di veicoli a motore, a cui l’immobile doveva essere destinato come da specifica clausola contrattuale, non aveva potuto esser realizzata.
Lo stesso, a fondamento della sua tesi ha richiamato il testo della clausola n. 3 del contratto di locazione intercorrente tra la parti, secondo cui nel caso di specie, “la destinazione dell’immobile locato è tassativamente prevista e pattuita per uso commerciale-artigianale (centro revisione veicoli a motore e attività collegate), senza possibilità di cambiare per nessun motivo o ragione la destinazione senza autorizzazione scritta della parte locatrice“; nonchè la clausola n. 8, che autorizza il conduttore ad eseguire opere di modificazione del bene in base ad un progetto affidato dalla stessa parte conduttrice a tecnici di sua fiducia.
La Corte ha affermato il presente principio di diritto: “la pattuizione relativa alla destinazione dell’immobile locato ad un particolare uso sta normalmente a dimostrare il consenso del locatore a quel tipo di destinazione (e solo a quella, qualora la clausola contrattuale specifichi che non sono ammesse variazioni, come nel caso in esame), nel senso che egli si obbliga a permetterne l’esplicazione e se del caso a cooperare con il conduttore per quanto necessario a realizzarla: per esempio tramite la sottoscrizione delle domande di concessione edilizia o delle istanze alla pubblica autorità. Detta pattuizione non significa necessariamente, invece, che il locatore si impegni ad attivarsi in proprio al fine di garantire al conduttore che quella particolare destinazione d’uso potrà essere di fatto realizzata”.
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