E’ responsabile chi attraversa un incrocio ad alta velocità anche se l’altro conducente non ha rispettato la precedenza
Avv. Marco Trassacco | Il conducente di un veicolo, che sopraggiunge ad un incrocio stradale ad alta velocità, non può andare esente da responsabilità nel caso in cui resti coinvolto in un sinistro, anche qualora il conducente dell’altro veicolo incidentato non abbia rispettato l’obbligo di precedenza (Cassazione penale sez. IV 13 dicembre 2017 n. 7669 ).
In seguito la sentenza per esteso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto – Presidente –
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere –
Dott. NARDIN Maura – rel. Consigliere –
Dott. TANGA Antonio Leonar – Consigliere –
Dott. COSTANTINI Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.F., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/04/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Dott. MIGNOLO Olga, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 aprile 2017 la Corte d’Appello di Messina ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale di Messina, in funzione di giudice monocratico, riconoscendo F.F., colpevole del reato di cui all’art. 589 c.p., comma 2, per avere cagionato in data 11 dicembre 2006 un sinistro stradale nel quale perdeva la vita G.G.F. (deceduto il (OMISSIS)), con imprudenza negligenza ed imperizia e violazione degli artt. 141 e 145 C.d.S., in quanto, non adoperando la necessaria prudenza, in prossimità di un’intersezione, e procedendo alla guida della sua autovettura ad una velocità non consentita (94 km orari ove vigeva il limite dei 50 km orari), travolgeva l’autoveicolo condotto dalla vittima che, provenendo dalla corsia di marcia opposta, impegnava una svolta a sinistra, omettendo di dare la precedenza alla F..
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso l’imputata, a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo che articola in due profili. In primo luogo, censura la sentenza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 157 e 589 c.p., lamentando il vizio di motivazione per essersi i giudici di merito avvalsi dell’elaborato tecnico del consulente del Pubblico Ministero, da ritenersi inutilizzabile ai sensi degli artt. 359 e 360 c.p.p., avendo il magistrato requirente posto dei veri e proprii quesiti al consulente. In secondo luogo, osserva che il compendio probatorio acquisito dimostra che la tipologia della strada percorsa dall’imputata non può qualificarsi come riferibile ad un “centro abitato”, con conseguente limite orario pari a 50 km/orari, trattandosi di una semplice strada di collegamento, mentre alla velocità tenuta dall’auto della F., non poteva dirsi di per sè causa del sinistro, addebitabile in modo esclusivo all’imprudente condotta di guida del G. che aveva impegnato una svolta a sinistra senza curarsi della tipologia dei luoghi e del sopraggiungere di auto nella direzione opposta.
3. Rileva, inoltre, l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima delle due censure sollevate dal ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che “L’accertamento effettuato in sede di consulenza tecnica non garantita disposta dal P.M. ai sensi dell’art. 359 c.p.p., può essere utilizzato solo per le determinazioni che l’organo dell’accusa assume nella fase delle indagini preliminari; lo stesso, quindi, non può, di regola, assumere valore probatorio al dibattimento, salve restando le ipotesi di consenso delle parti in tal senso, di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell’accertamento e di escussione in dibattimento del consulente nella piena dialettica del contradditorio e dell’esame incrociato. (Sez. 3, n. 22268 del 24/04/2008 – dep. 04/06/2008, Caleffi, Rv. 24025801).
3. Emerge, nondimeno, dalla lettura del verbale del dibattimento che all’udienza del 14 ottobre 2009, tutte le parti hanno acconsentito alla produzione della relazione tecnica, nulla opponendo, mentre il consulente del Pubblico Ministero, ing. A.G. è stato escusso come testimone e sia l’imputato, tramite il suo difensore, che le altre parti hanno partecipato all’esame. Ne consegue che tanto l’espressione del consenso all’utilizzo della consulenza tecnica da parte dell’imputato, quanto l’avere il medesimo provveduto al controesame del teste integrano i presupposti dell’utilizzabilità dello strumento.
4. La seconda doglianza è parimenti manifestamente infondata.
5. Il ricorrente non mette in dubbio le modalità di accadimento (ricostruite dal giudice di primo grado sulla base degli esiti degli accertamenti eseguiti nell’immediatezza dai Carabinieri ed acquisiti all’istruttoria dibattimentale e sulle deposizioni dei testi oculari, escussi in giudizio) ma sostiene che l’incidente ebbe luogo per esclusiva imprudenza della vittima, che effettuò una svolta a sinistra, senza dare la precedenza ai veicoli procedenti in senso contrario. La manovra del G., infatti, dovrebbe essere considerata causa interruttiva del nesso causale fra la condotta dell’imputata – cui erroneamente si rimprovera l’eccessiva velocità non trattandosi di centro abitato – e l’evento morte.
6. Ora, la sentenza affronta la questione correttamente rilevando che la condotta consistita nel tenere una velocità inadeguata ai luoghi, trattandosi comunque di un tratto di strada con intersezioni, non consente di attribuire efficacia causale esclusiva all’imprudenza certamente commessa dalla vittima che omise di dare la precedenza, perchè la condotta di guida deve essere tale da consentire di fronteggiare una manovra scorretta di altri utenti della strada.
7. Si tratta di una motivazione del tutto coerente che recepisce il modo di declinare il c.d. principio di affidamento come maturato in ambito di circolazione stradale, ove, l’esclusione o la limitazione di responsabilità in ordine alle conseguenze alle altrui condotte prevedibili o, in altri termini, il poter contare sulla correttezza del comportamento di altri, riduce i suoi margini in ragione della diffusività del pericolo, che impone un corrispondente ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti.
8. Ed invero, “In tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purchè questo rientri nel limite della prevedibilità. (Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016 – dep. 11/02/2016, Tettamanti, Rv. 26598101; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017 – dep. 01/06/2017, Mulas, Rv. 26999701) tanto che “l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017 – dep. 23/05/2017, Luciano, Rv. 27017601).
9. Ciò che va valutata, nella specifica situazione di fatto, è la ragionevole prevedibilità della condotta della vittima, ma anche la propria capacità di porre in essere la manovra di emergenza necessaria ad evitare l’evento, per il caso del concretizzarsi del pericolo temuto, dovuto al comportamento imprudente o negligente altrui, così come alla violazione delle norme di circolazione da parte della vittima o di terzi.
D’altro canto, il comportamento richiesto al conducente, in questa ipotesi, era proprio quello descritto sia dall’art. 141 C.d.S., comma 2, secondo cui “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” che dall’art. 145 C.d.S., che stabilisce l’obbligo dei conducenti, che si approssimino ad un’intersezione di “usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.
Ebbene, non può dubitarsi che fra gli ostacoli prevedibili vi sia un’auto che, ad un’intersezione, svolti a sinistra, senza controllare se si siano veicoli che sopraggiungano, cui deve essere assicurato il diritto di precedenza, il che implica di per sè che l’approssimarsi ad un’intersezione tenendo una velocità che impedisce di porre in essere una manovra di emergenza, tale da evitare il pericolo costituito dalla prevedibile altrui condotta imprudente, costituisca condotta causalmente connessa con l’impatto e con le sue conseguenze.
8. Deve, infine, escludersi che il reato possa dichiararsi estinto per prescrizione, perchè il fatto è accaduto in data 11 dicembre 2006, mentre il decesso di G.G.F. è intervenuto il (OMISSIS), pertanto, in applicazione dell’art. 157 c.p., nel testo sostituito con la L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, che ha previsto il raddoppio dei termini per i reati di cui all’art. 589, commi 2 e 3, la prescrizione non è maturata.
9. All’inammissibilità consegue il pagamento delle spese processuali e la condanna al versamento della somma di Euro 2.000,00 alla cassa delle ammende.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2018
Lascia un commento